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Statuto della coop. Statuto della coop.

“STRADE APERTE” SOCIETA’ COOPERATIVA” Ultimo aggiornamento (16.09.2014) STATUTO ARTICOLO 1 E’ costituita una società cooperativa denominata “ STRADE APERTE Società Cooperativa”. ARTICOLO 2 La Società ha sede in Roma. Ai soli fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese l’indirizzo che dovrà risultare è il seguente: ”Via Vincenzo Picardi n.6”. L'organo amministrativo potrà istituire sedi, uffici e filiali in tutto il territorio nazionale. SCOPI e OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata in applicazione dello scambio mutualistico secondo i tipi previsti dall’art.2512 c.c. ed ha la funzione sociale, lo scopo ed i principi mutualistici previsti dall’articolo 45 della Costituzione .La Cooperativa si propone di favorire e sostenere lo sviluppo, gli obbiettivi formativi ed educativi del il movimento scout del quale tutti i suoi soci fanno parte o ne condividono obiettivi e valori. In particolare la cooperativa persegue lo scopo mutualistico nei confronti dei propri soci nell'assicurare al movimento scout la fornitura di tutti quei servizi e beni che gli consentano di svolgere le sue attività educative a vantaggio dei soci e delle persone che a loro fanno riferimento. La Cooperativa, in relazione agli scopi mutualistici di cui al comma precedente, nonché ai requisiti ed agli interessi dei soci e nel rispetto del principio della parità di trattamento degli stessi, ha per oggetto: A) la fornitura, al MASCI (Movimento Adulti Scouts Cattolici Italiani) e all’ISGF (International Scout and Guide Fellowship), ed ai loro organi costituiti o che saranno costituIti, alle Comunità, alle Associazioni aderenti e ai singoli Soci del Movimento nazionale e del Movimento internazionale, di servizi e/o beni utili per lo svolgimento della attività istituzionale. In particolare essa ha per oggetto la fornitura senza corrispettivo alle strutture o agli organismi del MASCI e del’ISGF come sopra descritti che attualmente sono costituiti o che potranno essere costituiti, di beni e/o servizi atti allo svolgimento della loro attività quali, a titolo di esempio e non limitativo, locali, terreni da campeggio, arredamenti ed attrezzature; il sostenimento delle spese necessarie per la gestione di detti beni; organizzazione di uffici ed il loro funzionamento anche con personale assunto dalla Cooperativa, assunzione di assicurazioni contro i rischi di qualsiasi natura connessi con i beni e servizi anzidetti o con l’attività associativa, organizzazione di attività promosse e/o organizzate da alcuno dei titolari o membri delle strutture del MASCI e dell’ISGF. B) Purché in armonia con i principi educativi espressi dal MASCI e dell’ISGF, potrà svolgere ogni attività editoriale. Potrà pertanto pubblicare riviste, giornali, libri e materiale illustrativo di ogni genere. Potrà anche editare pubblicazioni cinematografiche e televisive; realizzazioni di qualsiasi natura su supporti magnetici e non. Potrà altresì pubblicare in ogni forma possibile materiale pubblicitario e didattico. C) Promuovere attività scientifiche e culturali attraverso l’organizzazione di convegni, seminari di studio, conferenze, cineforum, mostre, concerti, manifestazioni a premi, gare sportive, visite e scambi culturali, per favorire l’educazione permanente dei soci. D) Organizzare e gestire servizi di informazione ed orientamento professionale ed universitario per i giovani, nonché corsi di formazione professionale per agevolare, anche attraverso stages, l’inserimento nel mondo del lavoro. E) Reperire ed organizzare, in collaborazione con tutte le Autorità civili e religiose interessate, luoghi di ospitalità, terreni da campeggio, case di montagna, centri di animazione e di assistenza per i giovani, portatori di handicap ed anziani, promuovendo altresì iniziative turistico-sportive e sociali specializzate gestendone le relative strutture. F) Svolgere in proprio o per conto di terzi attività di studio, ricerca, analisi ed intervento ai fini della difesa ambientale, della Protezione Civile e della salvaguardia di opere d’arte e beni culturali in genere, cercando di valorizzare le caratteristiche e peculiarità dello scoutismo. G) Collaborare ad iniziative promosse da organismi o associazioni internazionali scout e non, quando le stesse siano finalizzate a privilegiare “l’uomo” migliorandone le condizioni. La Società può compiere tutte le operazioni immobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le agevolazioni concesse dalla Legge, richiedendo ed utilizzando le provvidenze disposte da Enti internazionali, dalla U.E., dallo Stato, dalle Regioni, da Enti locali, nonché finanziamenti, contributi o liberalità disposti da Società, Banche, Istituti di Credito, Enti o organismi sia pubblici che privati. H) Le elargizioni e/o contributi in favore della Cooperativa da parte del MASCI, ISGF e/o altri Enti, destinati a sostenere l’attività della prima , non potranno considerarsi effettuati a titolo di corrispettivo e/o in rapporto sinallagmatico per prestazioni svolte dalla Cooperativa stessa e che dovesse in qualche modo riverberare i loro effetti sui soggetti eroganti. Al fine di reperire i mezzi finanziari necessari al raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà svolgere altresì attività di natura commerciale destinate anche a terzi. La Società inoltre, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può assumere interessenze o partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e potrà consociarsi ad altre cooperative, o consorzi di cooperative, per rendere più efficace la propria azione. DURATA ARTICOLO 4 La durata della Società è fissata al trentuno (31) dicembre duemilacinquanta (2050) e potrà essere prorogata con delibera assembleare. CAPITALE ARTICOLO 5 Il capitale è formato da un numero illimitato di quote di Euro ventisei (€.26,00) ciascuna. Le quote non possono essere rappresentate da azioni. Le quote non possono essere cedute con effetto verso la Società se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può acquistare o rimborsare le quote della Società nei limiti della riserva a tale scopo istituita con gli utili conseguiti negli esercizi. SOCI ARTICOLO 6 Il numero dei soci è illimitato. Nessun socio assume responsabilità sussidiarie per le obbligazioni sociali. Possono essere soci della Cooperativa le persone fisiche e giuridiche che siano in possesso dei requisiti voluti dalla legge iscritte al MASCI o che condividano gli scopi ed i valori del Movimento Scout e che, nel caso di persone giuridiche, abbiano per scopo principale la realizzazione di servizi utili alle associazioni scautistiche. I predetti requisiti dovranno essere verificati dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni prima di accettare la domanda di ammissione a socio di ciascun richiedente. I conferimenti dovranno essere eseguiti in denaro mediante versamento nella cassa sociale non oltre dieci (10) giorni dalla ricezione dell’avviso dell’ammissione. L’efficacia dell’ammissione sarà subordinata a tale puntuale versamento. ARTICOLO 7 Chi desidera essere socio della Cooperativa deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando: Nome, cognome, domicilio, cittadinanza ovvero nel caso di persone giuridiche, certificato di iscrizione presso il Tribunale competente nella Sede della Società, copia dello statuto nel quale sia evidente l’affinità dello scopo sociale con i fini del MASCI, e dell’ISGF, delibera dell’organo amministrativo competente a presentare la domanda. Requisito indispensabile per potere aderire alla cooperativa è la previa adesione al "MASCI", di cui occorre dare adeguata dimostrazione indicando la comunità MASCI di appartenenza, assumendone la veste di referente della stessa Comunità. Il rifiuto da parte del Consiglio di Amministrazione dev'essere motivato ed è reclamabile dinanzi all'Assemblea dei soci, nei termini e modi di legge. ARTICOLO 8 Il richiedente che sarà ammesso, sarà iscritto nel libro dei soci e prenderà un numero progressivo a seconda della data e del numero progressivo attribuito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione che ha accettato l’iscrizione. Il richiedente, per il solo fatto di avere chiesto ed ottenuto la qualità di socio, si intende vincolato incondizionatamente al presente statuto. ARTICOLO 9 La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per morte o, se persona giuridica, per cessazione della stessa e per sopravvenuta mancanza del requisito di affinità con il MASCI o con l’ISGF. In caso di morte del socio, la quota di partecipazione dello stesso sarà liquidata ai di lui eredi entro e non oltre 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. In caso di mancata riscossione il diritto in capo agli eredi si intende definitivamente prescritto. ARTICOLO 10 Il recesso è consentito a ciascun socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il soggetto: a) non intenda mantenere, o preveda di perdere, il requisito di affinità con il MASCI o con l’ISGF; b) perde i requisiti previsti dall’ammissione; c) non si trova più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; d) muta l'oggetto sociale; e) non viene data l'autorizzazione alla cessione delle quote; f) non ha consentito al cambiamento dell’oggetto sociale o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo; f) non ha consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione. Spetta all’Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere, in conseguenza, nell’interesse della società. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale. Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. La quota del recedente sarà liquidata in base alla normativa vigente in materia. ARTICOLO 11 L’esclusione del socio, oltre che per i casi stabiliti dalla legge, ha luogo ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che: - non adempia agli impegni assunti a qualunque titolo verso la Società; - non osservi le condizioni dello statuto e le delibere dell’Assemblea e/o del Consiglio di Amministrazione legalmente prese; - danneggi moralmente o materialmente la Società o fomenti dissidi tra i soci; - modifichi, se persona giuridica, lo scopo sociale in modo tale da determinare la perdita del requisito di affinità con il MASCI o con l’ISGF. La delibera di esclusione deve essere motivata e deve menzionare espressamente il contegno che ha dato luogo all'esclusione medesima, inoltre, la stessa delibera deve essere comunicata al socio presso il di lui domicilio risultante dal libro soci, a mezzo lettera a.r. ARTICOLO 12 La liquidazione della quota nel caso di perdita della qualità di Socio è fatta sulla base del bilancio dell’esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie ed il pagamento relativo dovrà essere richiesto dall’interessato o dagli aventi causa entro centottanta (180) giorni dall’approvazione del bilancio stesso. L’ammontare liquidato sarà al massimo il valore della quota sottoscritta ed eventualmente rivalutata. BILANCIO E UTILI ARTICOLO 13 L’esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio sociale previo esatto inventario. Gli utili di bilancio saranno così ripartiti: - non meno del trenta per cento (30%) al fondo di riserva ordinario; - il tre per cento (3%) si fondi mutualistici di cui la legge 59/1992; - una quota a discrezione dell’Assemblea potrà essere accantonata per l’acquisto o il rimborso delle quote sottoscritte; - il rimanente a riserva straordinaria a scopi mutualistici. Ai sensi dell'art.2514 c.c.: a) è vietata la distribuzione dei dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) è vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) è vietata la distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori; d) è obbligatoria la devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Tutte le riserve sia ordinarie che straordinarie non saranno distribuibili tra i soci ed in caso di scioglimento della Cooperativa dovranno essere destinate ai fondi mutualistici previsti dagli artt.11 e 20 della legge 59/1992. e) l’Assemblea che approva il bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare la restituzione, a titolo di ristorno, di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio cooperatore per gli acquisti di beni effettuati nell’anno, al cui volume la misura del ristorno è proporzionata, il tutto nel rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente ed al Regolamento di cui appresso. La Cooperativa riporta separatamente nel bilancio i dati relativi all’attività svolta con i soci. Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l’avanzo di gestione che la Cooperativa ha conseguito nell’anno dall’attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate. L’Assemblea può deliberare la distribuzione del ristorno, in tutto o in parte, mediante l’aumento proporzionale della singola quota. La prima Assemblea che delibera il ristorno approva il relativo Regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste per l’Assemblea straordinaria. Con le stesse modalità si procede alle modifiche del Regolamento. ASSEMBLEA ARTICOLO 14 Gli organi sociali sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale. ARTICOLO 15 L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l’oggetto da trattare: in prima convocazione quando sia presenti tanti soci che rappresentino la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all’adunanza. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell’oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, oppure sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno la metà dei voti di tutti i soci. Nei casi di cambiamento dell’oggetto sociale i dissenzienti e gli assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all’Assemblea non oltre tre (3) giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici (15) giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione. L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio e occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni. E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli di presenza quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione. ARTICOLO 16 La convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta, a cura dell'Organo amministrativo, per lettera inviata all’indirizzo dei Soci, contenente anche ogni documentazione necessaria o ritenuta utile allo svolgimento dell’Assemblea, e tramite avviso di convocazione pubblicato sul numero della rivista Strade Aperte (Organo del MASCI) che pervenga ai soci non oltre 8 (otto) giorni prima di quello in cui è fissata la data della riunione. Nell’avviso sarà indicato il giorno della seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. Saranno valide le Assemblee comunque convocate qualora siano presenti tutti i Soci, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci (se nominati). Le Assemblee potranno tenersi presso la sede o in altro luogo deciso dal Consiglio di Amministrazione, purché in Italia. Nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, il voto può essere dato per corrispondenza. In tal caso, ai sensi del disposto dell’ultimo comma dell’articolo 2538 del Codice Civile, l’avviso di convocazione dell’Assemblea deve contenere per esteso il testo della deliberazione proposta. Il voto può essere esercitato soltanto dai soci che risultino iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi. Le decisioni dei soci,possono essere adottate anche mediante il metodo della consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'Organo amministrativo. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: - l'argomento oggetto della decisione; - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; - l'indicazione dei soci consenzienti; - l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; - la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: - l'argomento oggetto della decisione; - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci, i quali entro i 5 (cinque) giorni successivi, dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. ARTICOLO 17 Le Assemblee ordinarie sono valide qualunque sia l’oggetto da trattare, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà almeno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati nella adunanza. ARTICOLO 18 L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci mentre, in seconda convocazione, è costituita quando sia presenti o rappresentati almeno un terzo dei soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni. ARTICOLO 19 Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero di quote possedute. I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all’Assemblea possono farsi rappresentare da altri Soci. Ogni socio non può rappresentare in Assemblea più di cinque altri Soci. Gli Amministratori non possono essere mandatari. Il Socio, quando si deliberano affari concernenti i suoi personali interessi, non ha diritto al voto. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ARTICOLO 20 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) a sette (7) membri scelti fra i soci persone fisiche. La maggioranza dei suoi membri dovrà essere scelta tra persone regolarmente iscritte al MASCI (Movimenti Adulti Scout Cattolici Italiani) con la qualifica di soci effettivi. La perdita di tale qualifica da parte dell’Amministratore in origine nominato tra la componente dei soci MASCI, comporta l’automatica decadenza dalla carica. Il Consiglio se l’Assemblea non si è espressa al momento della sua elezione nomina tra i propri membri il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. La nomina del Consiglio di Amministrazione spetta all’Assemblea dei soci e per la prima volta viene fatta nell’atto costitutivo. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per la Società e sono esonerati dal prestare cauzione. ARTICOLO 21 Il Consiglio di Amministrazione si adunerà nella sede sociale o anche altrove ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri del Consiglio stesso o da un membro del Collegio Sindacale, se nominato. La convocazione è fatta a mezzo avviso o lettera raccomandata, nonchè con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. Anche il Consiglio di Amministrazione potrà adottare le sue deliberazioni con il metodo del consenso espresso per iscritto o con il metodo della consultazione scritta, servendosi, altresì, anche di teleconferenza. Le adunanze sono valide con l’intervento della maggioranza assoluta del Consiglieri. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. ARTICOLO 22 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio od anche di revocazione o cassazione nonché di nominare all’uopo avvocati e procuratori alle liti. ARTICOLO 23 Il Consiglio di Amministrazione è investito di più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, senza eccezione alcuna ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni e convenienti per la attuazione degli scopi sociali e che per legge o per il presente statuto non siano riservati in modo assoluto all’Assemblea dei Soci. Esso avrà, quindi, fra le altre, senza derogare a dette generalità, la facoltà di addivenire a transazioni e compromessi, in amichevoli composizioni, nei casi non vietati dalla legge, assumere partecipazioni ed interessenze, compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, della Tesoreria dello Stato e presso ogni ufficio pubblico o privato, compiere qualsiasi operazione anche allo scoperto presso qualsiasi Istituto di Credito e rilasciarne quietanza e discarico, esigere ed incassare crediti, acquistare e vendere merci mobili ed immobili, assumere e licenziare personale anche di concetto o direttivo, compiere ogni atto ed ogni operazione opportuna e necessaria per il regolare svolgimento della gestione sociale. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare uno o più consiglieri cui delegare le mansioni che riterrà più opportune e la rappresentanza legale della Cooperativa per l’espletamento delle mansioni delegate. Compiti precisi del Consiglio di Amministrazione sono: A) curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea; B) formulare i bilanci; C) deliberare circa l’ammissione, il recesso, l’esclusione; D) deliberare circa l’assunzione di interessenze o partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e l’associazione, comunque attuata, ad altre cooperative. COLLEGIO SINDACALE ARTICOLO 24 Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche fra i non soci. La nomina viene fatta per la prima volta nell’atto costitutivo nel quale dovrà essere indicato anche il compenso. I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Essi hanno le attribuzioni ed i doveri stabiliti dalla legge. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE ARTICOLO 25 Addivenendosi per qualunque motivo ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, l’Assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri. ARTICOLO 26 In caso di scioglimento della Società l’intero patrimonio, dedotto soltanto il rimborso del Capitale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto ai fondi mutualistici di cui gli artt. 11 e 20 della legge 59/1992. ARTICOLO 27 Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento a quanto previsto dalla legge in materia precisandosi che alla Cooperativa si applicano le norme in materia di Società a Responsabilità Limitato in quanto compatibili. HANNO FIRMATO: - DI FRANCESCO Renato, - GIOVANNI DI PIERDOMENICO NOTAIO


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